Lo Studio ha assistito il terzo proprietario di somme di denaro giacenti su conto corrente bancario cointestato con altro soggetto sottoposto ad indagini preliminari e sottoposto a sequestro preventivo
finalizzato alla confisca.
La Corte di Cassazione, annullando l’ordinanza del Tribunale del Riesame, ha affermato il principio di diritto secondo il quale “Il sequestro totalitario finalizzato alla confisca “diretta” del denaro giacente sul conto corrente cointestato può essere disposto non sulla base di meccanismi
presuntivi, ma a seguito di una verifica, anche solo a livello indiziario, che il conto sia alimentato solo da somme dell’indagato. In mancanza di tale elemento, il sequestro può essere disposto solo sulla parte del denaro “riconducibile”, proveniente dall’indagato; la riferibilità, in tutto o in parte,
del denaro all’indagato deve essere oggetto di accertamento, seppure a livello indiziario, da parte del pubblico ministero che chiede il sequestro totalitario o parziale delle somme.